La suddivisione IV del Capo III del titolo XII detta la disciplina penale dei delitti contro la inviolabilità del dimora tutelato dall’art. 14 della Creazione i quali così recita: “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni ovvero perquisizioni oppure sequestri, Condizione né nei casi e modi stabiliti https://www.avvocatoesperto.com/assistenza-legale-italiani-detenuti/